Pagamento canone Rai: anno nuovo, stesso tormentone

La “tassa” meno tollerata e più odiata dagli italiani (insieme alle tasse sulla casa ed al bollo auto), pagata in forza di un Decreto Regio del 1938.

Obblighi, esenzioni ed aspettative.

Archiviata l’idea di riforma del canone Rai, che non ha trovato collocazione né nella delega fiscale, né  tantomeno nella manovra di fine anno, anche per quest’anno ci tocca pagare il solito ed odiato bollettino. L’importo è il medesimo, almeno per quest’anno rimane inalterato sulla cifra di 113,50 Euro.

Ma a chi si rivolge il canone TV?

Tutti i possessori di apparecchi -atti o adattabili alla ricezione- sono tenuti a pagare. I proprietari di immobile sono comunque tenuti a pagare un solo canone TV, a prescindere dal numero degli apparecchi televisivi di cui si dispone: tutto ciò, a condizione che il titolare del diritto di proprietà sull’immobile sia anche l’intestatario dell’abbonamento. Lo stesso principio di unicità permane anche nel caso in cui l’abbonato abbia a disposizione più unità immobiliari: il canone va pagato una sola volta e ricomprendere tutte le case possedute. Trattandosi di un’imposta di possesso, il pagamento prescinde sia dall’utilizzo effettivo dell’apparato televisivo, sia dalla scelta delle emittenti TV.

Chi è esonerato dal pagamento?

Unica alternativa al pagamento è rappresentata dalla alienazione, rottamazione o suggellamento di tutti gli apparecchi TV detenuti, in quanto le uniche esenzioni sono state legalmente fissate per i soggetti di età pari o superiore ad anni 75, purché possessori di un reddito che, unitamente a quello dell’eventuale coniuge convivente, non sia superiore a € 516,46 mensili (su 13 mensilità), ovvero sia pari a € 6.713,98 annui.

Quali conseguenze per il mancato pagamento?

In caso di mancato pagamento, le sanzioni previste in caso di evasione possono arrivare sino a quasi 620 euro. Rinnovare l’abbonamento oltre i termini di legge comporta, invece, la corresponsione del canone pagando le dovute le sanzioni e gli interessi di mora. In particolare: in caso di ritardo inferiore a 30 giorni, è dovuta una sanzione amministrativa pari a 1/12 dell’importo del canone per ogni semestre (€ 4,47); in caso di ritardo superiore a 30 giorni, la sanzione ammonta a 1/6 del canone per ogni semestre (€ 8,94); se il ritardo supera i 6 mesi, sono dovuti gli interessi di mora, attualmente fissati nella misura dell’1%, per ogni semestre trascorso. In caso di mancato rinnovo entro i termini, il Servizio Abbonamenti TV provvederà al recupero bonario. Successivamente, il recupero coattivo potrà essere eseguito dal Concessionario della Riscossione (Equitalia).

Computer, tablet e smartphone… scontano il canone?

Nonostante i primi orientamenti secondo cui potevano ritenersi assoggettabili al canone anche tablet e computer, si è registrata successivamente una avveduta inversione di rotta, escludendo tali apparecchiature qualora -come di normarisultino prive di sintonizzatore radio (componente che rende gli apparecchi atti alla ricezione televisiva).

Aspettative?

Tenuto conto di tutto ciò, non rimane che sperare in una riforma vera, che riveda la tassazione in argomento, anche prendendo come spunto la direzione degli altri Paesi europei dove è pur vero che si convive con il pagamento di un canone televisivo nazionale, ma le relazioni d’imposta sono sicuramente attuate con modalità e condizioni meno pressanti e maggiormente tollerate rispetto a quelle imposte al nostro popolo… per non parlare poi della qualità dei servizi televisivi offerti!

Corrado SolofraRead all autor posts

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